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L'onere di un miliardo di lire relativo al conferimento di cui al precedente art. 2, primo comma, sara' fronteggiato a carico dello stanziamento del capitolo n. 517 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 29 agosto 1957 al 1 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;742~art10 · fonte del testo