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Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto potra' compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nella sua zona di competenza territoriale, le stesse operazioni che vengono effettuate dagli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie creati ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Testo in vigore dal 29 agosto 1957 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;742~art4 · fonte del testo