Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 agosto 1957 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
A garanzia delle operazioni di cui all'articolo precedente, l'Istituto potra' convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 29 agosto 1957 al 1 gennaio 1994
