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A garanzia delle operazioni di cui all'articolo precedente, l'Istituto potra' convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 29 agosto 1957 al 1 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;742~art5 · fonte del testo