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[1]Il commissario straordinario viene nominato con decreto del Ministero per le finanze, di concerto con quello per l'educazione nazionale. Rimane in carica due anni e potra' essere riconfermato.

[2]La funzione di commissario straordinario e' gratuita.

Testo in vigore dal 30 luglio 1938 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-06-23;1110~art10 · fonte del testo