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[1]La gestione si svolge per anno solare e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

[2]Entro il mese di marzo dell'anno successivo il commissario straordinario presentera' al Ministero delle finanze il bilancio dell'Azienda, comprendente lo stato delle attivita' e passivita', ed il conto economico. Detto bilancio, corredato della relazione del commissario straordinario sull'andamento della gestione e la relazione dei revisori dei conti, sara' approvato con decreto dei Ministri per le finanze e per la educazione nazionale.

[3]Tale decreto, con la relativa documentazione, sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Testo in vigore dal 30 luglio 1938 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-06-23;1110~art9 · fonte del testo