Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 10 — Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica

Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse. I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art10 · fonte del testo