Art. 10 — Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica
Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse. I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.
Testo vigente dal 3 marzo 1953
