Art. 11 — Promulgazione delle leggi regionali
((Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga")). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131)). Al testo segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge della Regione (indicazione della Regione)". Le leggi regionali sono riprodotte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Testo vigente dal 11 giugno 2003
