[1]Il Governo del Re e' autorizzato a prendere tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 20 marzo 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Luzzatti.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo vigente dal 3 aprile 1911
