[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 13 marzo 1933 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]MUSSOLINI.
[6]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo vigente dal 11 aprile 1933
