Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere, con decreto Presidenziale, alla delimitazione dei confini del nuovo comune di Lignano Sabbiadoro. Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', con suo decreto al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Latisana ed il comune di Lignano Sabbiadoro, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Latisana. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383. della legge comunale e provinciale e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Latisana che sara' inquadrato negli organici del comune di Lignano Sabbiadoro sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Testo vigente dal 3 agosto 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-21;552~art2 · fonte del testo