Il fondo residuato dalla liquidazione del patrimonio dell'Ente, giusta disposto del primo comma dell'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, viene devoluto allo Stato. Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, puo' disporre, anche durante il periodo della liquidazione, il versamento in Tesoreria delle somme che risultano depositate dall'Ente, ai sensi dell'art. 12 del richiamato decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, presso l'Istituto di emissione.

Testo vigente dal 4 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-01-31;63~art3 · fonte del testo