Sono devolute ai fini di cui alla presente legge le somme depositate presso gli istituti di credito - in sede di chiusura delle procedure di liquidazione degli enti cooperativi - ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dell'articolo 2455 del codice civile, quando tali somme non siano riscosse dagli interessati entro cinque anni dal deposito. A tale scopo gli istituti di credito, alla scadenza del quinto anno successivo al deposito, dovranno versare le somme suddette alla tesoreria provinciale, richiedendone la imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo copie delle quietanze di tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme predette saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto.
Testo vigente dal 26 agosto 1975
