Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - CONDIZIONI - ASSENSO DEI GENITORI E DEL CONIUGE DELL'ADOTTANDO Adozione ex art. 44 della l. n. 184 del 1983 - Dissenso preclusivo del genitore biologico - Interesse del minore - Contenuto - Valutazione - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di adozione in casi particolari, disciplinata dall'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, l'effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore anche con riferimento alla salvaguardia della relazione tra quest'ultimo e chi abbia condiviso la nascita e lo sviluppo della sua personalità, essendo il giudice tenuto a verificare la consistenza di tale rapporto e la sua effettiva incidenza sullo sviluppo, in chiave prognostica e non meramente contingente, della personalità del minore e sul suo benessere psico-fisico; ne consegue che l'adozione deve essere esclusa solo in presenza di un radicale pregiudizio derivante dalla prosecuzione della relazione fondato sull'accertamento di concrete e gravi condotte del richiedente l'adozione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello con la quale l'adozione da parte della madre sociale è stata rigettata valorizzando, esclusivamente, l'accesa conflittualità tra questa e la madre biologica ed il rifiuto della minore, anche in conseguenza di tale conflittualità, ad avere rapporti con la prima, senza considerare le conseguenze derivanti, per la minore, dalla perdita radicale e definitiva del rapporto con la genitrice intenzionale). 38 <!-- pag. 39 -->
Cass. civ. n. 30786/2025Sez. 1Rv. 676453-01
Riguarda ancheart. 2 Costituzioneart. 30 Costituzioneart. 44 Legge sull’adozioneart. 46 Legge sull’adozione
Precedenti: 666544-05
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Separazione personale dei coniugi - Diritto all'assegno di mantenimento - Condizioni - Non addebitabilità della separazione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 c.c. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
In tema di separazione coniugale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 c.c., nella parte in cui subordina il diritto all'assegno di mantenimento alla mancata addebitabilità della separazione, in quanto è rimessa alla discrezionalità legislativa la ponderazione tra rispetto degli obblighi derivanti dal matrimonio e ragioni della solidarietà, le quali non sono assolutamente neglette o conculcate, perché al coniuge separato con addebito, se bisognoso, viene comunque garantito il diritto agli alimenti.
Cass. civ. n. 18952/2025Sez. 1Rv. 674921-01
Riguarda ancheart. 2 Costituzioneart. 156 Codice civile
Precedenti: 638493-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno "da uccisione" - Pretesa azionata "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso - Azione proposta dai nipoti per decesso del nonno - Presupposto necessario - Rapporto di convivenza - Esclusione - Ragioni.
In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Cass. civ. n. 17208/2025Sez. 3Rv. 675123-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 657503-01, 664554-01, 665266-01
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Divieto temporaneo di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998 - Sentenza additiva di accoglimento della Corte costituzionale n. 376 del 2000 - Applicabilità anche al convivente della madre del neonato - Condizioni - Fondamento.
Il divieto temporaneo di espulsione previsto dall'art. 13, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, come risultante all'esito della sentenza additiva di accoglimento della Corte costituzionale n. 376 del 2000, va interpretato nel senso che esso si riferisce anche al convivente della madre 20 <!-- pag. 21 --> del neonato, il quale abbia riconosciuto il figlio, sempre che sussistano i requisiti di stabilità e serietà della convivenza, trattandosi di disposizione volta a tutelare, sia pure temporaneamente, il nucleo familiare in formazione intorno al neonato.
Cass. civ. n. 16079/2025Sez. 1Rv. 674899-01
Riguarda ancheart. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 19 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 30 Costituzione
Precedenti: 674496-01, 669812-01
ICI - Esenzione per l'abitazione principale ex art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche - Prova contraria a carico del contribuente - Corte cost. sentenza n. 112 del 24 giugno 2025 - Dimora abituale del nucleo familiare del contribuente - Necessità - Esclusione.
Le Sezioni Unite civili, nell’ambito di due giudizi di impugnazione di avvisi di accertamento aventi ad oggetto l’ICI - nel corso dei quali era stata rimessa alla Corte costituzionale dalle stesse Sezioni unite, con ordinanza interlocutoria n. 26776 del 2024, la questione di costituzionalità dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost. - dopo aver dato atto che, alla luce della declaratoria di incostituzionalità (con sentenza Corte cost. n. 112 del 2025) della citata norma “nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»” , il Comune, con provvedimento in autotutela, aveva annullato gli atti di accertamento ICI oggetto di giudizio e chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, ha enunciato il seguente principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c.: «In tema di ICI, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006, per abitazione principale - corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica – si intende, a seguito della sentenza n. 112 del 2025 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare»
Cass. civ. n. 23488/2026Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 3 Costituzioneart. 31 Costituzioneart. 53 Costituzioneart. 363 Codice di procedura civile
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).