Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - IN GENERE Azione di disconoscimento della paternità - Figli minorenni - Interesse alla pronuncia - Bilanciamento giudiziale dei valori - Contenuto. 39 <!-- pag. 40 --> In tema di disconoscimento della paternità, qualora il figlio sia minore d'età, il giudice è chiamato ad accertare e tutelare l'interesse superiore di quest'ultimo in rapporto alla richiesta pronuncia, operando un bilanciamento, da compiersi in concreto e all'attualità, fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status familiari e alla stabilità dei rapporti familiari, in base ad una considerazione del diritto all'identità personale correlato non solo alla verità biologica (c.d. favor veritatis), ma centrato anche sui legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia e della loro rilevanza al momento della decisione (c.d. favor minoris).
Cass. civ. n. 1988/2026Sez. 1Rv. 676882-02
Riguarda ancheart. 244 Codice civile
Precedenti: 662719-01
ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE ADOZIONE - CONDIZIONI - IN GENERE Prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare - Stato di abbandono - Accertamento - Modalità.
In tema di adozione, il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare di origine, anche allargato, quale tessuto connettivo della sua identità, comporta che il giudice deve verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, se del caso avvalendosi della mediazione culturale, ove vi sia la collaborativa sinergia dei genitori e/o dei parenti entro il quarto grado che abbiano manifestato la disponibilità a prendersi cura del minore, sicché è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono solo se risulti impossibile prevedere, pur in base ad un criterio di grande probabilità, il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, in considerazione dell'età e delle sue esigenze evolutive, di cura e di assistenza.
Cass. civ. n. 1175/2026Sez. 1Rv. 676797-01
Riguarda ancheart. 1 Legge sull’adozioneart. 8 Legge sull’adozioneart. 12 Legge sull’adozione
Precedenti: 662543-01, 634844-01, 662942-03
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - CONDIZIONI - ASSENSO DEI GENITORI E DEL CONIUGE DELL'ADOTTANDO Adozione ex art. 44 della l. n. 184 del 1983 - Dissenso preclusivo del genitore biologico - Interesse del minore - Contenuto - Valutazione - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di adozione in casi particolari, disciplinata dall'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, l'effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore anche con riferimento alla salvaguardia della relazione tra quest'ultimo e chi abbia condiviso la nascita e lo sviluppo della sua personalità, essendo il giudice tenuto a verificare la consistenza di tale rapporto e la sua effettiva incidenza sullo sviluppo, in chiave prognostica e non meramente contingente, della personalità del minore e sul suo benessere psico-fisico; ne consegue che l'adozione deve essere esclusa solo in presenza di un radicale pregiudizio derivante dalla prosecuzione della relazione fondato sull'accertamento di concrete e gravi condotte del richiedente l'adozione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello con la quale l'adozione da parte della madre sociale è stata rigettata valorizzando, esclusivamente, l'accesa conflittualità tra questa e la madre biologica ed il rifiuto della minore, anche in conseguenza di tale conflittualità, ad avere rapporti con la prima, senza considerare le conseguenze derivanti, per la minore, dalla perdita radicale e definitiva del rapporto con la genitrice intenzionale). 38 <!-- pag. 39 -->
Cass. civ. n. 30786/2025Sez. 1Rv. 676453-01
Riguarda ancheart. 2 Costituzioneart. 29 Costituzioneart. 44 Legge sull’adozioneart. 46 Legge sull’adozione
Precedenti: 666544-05
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI Obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. - Violazione - Danno endofamiliare - Risarcimento - Prova presuntiva - Perdita della bigenitorialità - Rilevanza - Fatto noto - Conseguenze. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.
Cass. civ. n. 24719/2025Sez. 1Rv. 675673-01
Riguarda ancheart. 147 Codice civileart. 148 Codice civileart. 2727 Codice civileart. 2729 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civilee altri 2
Precedenti: 664829-01, 666291-01
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Divieto temporaneo di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998 - Sentenza additiva di accoglimento della Corte costituzionale n. 376 del 2000 - Applicabilità anche al convivente della madre del neonato - Condizioni - Fondamento.
Il divieto temporaneo di espulsione previsto dall'art. 13, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, come risultante all'esito della sentenza additiva di accoglimento della Corte costituzionale n. 376 del 2000, va interpretato nel senso che esso si riferisce anche al convivente della madre 20 <!-- pag. 21 --> del neonato, il quale abbia riconosciuto il figlio, sempre che sussistano i requisiti di stabilità e serietà della convivenza, trattandosi di disposizione volta a tutelare, sia pure temporaneamente, il nucleo familiare in formazione intorno al neonato.
Cass. civ. n. 16079/2025Sez. 1Rv. 674899-01
Riguarda ancheart. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 19 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 29 Costituzione
Precedenti: 674496-01, 669812-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).