Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO Cooperative - Socio lavoratore subordinato impiegato in appalti - Retribuzione - Adeguatezza - Parametro delle "prestazioni analoghe" - Applicazione - Fattispecie · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di società cooperative, la valutazione di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione spettante al socio lavoratore subordinato, impiegato in appalto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 142 del 2001, va compiuta, in attuazione dell'art. 36 Cost., tenendo conto anche della regolamentazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della committente ove essa, per categoria contrattuale e/o merceologica, contempli "prestazioni analoghe" a quelle del lavoratore 145 <!-- pag. 146 --> che denunci l'inadeguatezza della sua retribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, al fine di stabilire la conformità della retribuzione ai parametri di proporzionalità commisurata non solo alla quantità del lavoro svolto, ma anche alla sua qualità, aveva omesso di effettuare la comparazione tra il trattamento economico riservato dal contratto "innaturale" applicato al rapporto - c.c.n.l. trasporto, merci, logistica - e quello garantito dal contratto collettivo connaturale, per categoria contrattuale e merceologica, all'attività oggetto di appalto (c.c.n.l. cooperative alimentari).
Cass. civ. n. 32118/2025Sez. LRv. 677139-01
Riguarda ancheart. 1 legge 142/2001art. 3 legge 142/2001
Precedenti: 669026-01, 653023-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Consiglieri regionali della Regione Sardegna cessati dalla carica - Assegno vitalizio - Natura pensionistica - Sanzione accessoria ex art. 28 c.p. - Applicabilità - Condizioni - Fondamento.
L'assegno vitalizio dei consiglieri regionali della Regione Sardegna cessati dalla carica non ha natura pensionistica, essendo correlato ad un munus pubblico e non ad un rapporto di lavoro sinallagmatico, sicché non è di per sé escluso dal campo di applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 28 c.p., la quale va, tuttavia, circoscritta alle sole ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici conseguenti alla condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, coerente con la progressiva acquisizione, da parte dell'istituto, di una funzione lato sensu previdenziale, anche alla luce del disposto dell'art. 18-bis del d.l. n. 4 del 2019 (introdotto dalla legge di conversione n. 26 del 2018).
Cass. civ. n. 30718/2025Sez. LRv. 677015-01
Riguarda ancheart. 28 Codice penaleart. 29 Codice penaleart. 18 d.l. 4/2019
Precedenti: 672679-01, 640699-01, 656702-01, 654583-01
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Società in house - Trattamento economico dei dipendenti - Obiettivi di contenimento della spesa ex art. 19, commi 5 e 6, d.lgs. n. 175 del 2016 - Riduzione unilaterale della retribuzione - Esclusione - Contrattazione di secondo livello - Necessità - Fondamento.
In tema di trattamento economico dei dipendenti delle società in house, gli obiettivi di contenimento della spesa, di cui all'art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, sono legittimamente perseguibili non già attraverso l'esercizio unilaterale del potere datoriale di riduzione della retribuzione, bensì unicamente mediante la contrattazione di secondo livello, posto che tale rapporto di lavoro deve ricondursi alla disciplina di diritto comune, derogabile soltanto a fronte di espresse disposizioni normative, come ad esempio in materia di reclutamento e di incarichi dirigenziali.
Cass. civ. n. 25703/2025Sez. LRv. 676539-01
Riguarda ancheart. 2103 Codice civileart. 19 Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica. (16G00188)art. 39 Costituzione
Precedenti: 666305-01
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Servizio di pronta disponibilità - Natura sostitutiva o integrativa del servizio di guardia medica - Presupposti - Incompatibilità del primo con i reparti di anestesia, rianimazione e terapia intensiva - Sussistenza - Conseguenze sul piano retributivo.
Il servizio di pronta disponibilità di cui all'art. 17 del c.c.n.l. per la Dirigenza medica del 3 novembre 2005 può essere sostitutivo di quello di guardia per le ore notturne ed i giorni festivi - se prestato in unità ospedaliere che non necessitano della presenza "in loco" del medico, poiché per esse è sufficiente la possibilità che questi le raggiunga con immediatezza - ovvero integrativo, se prestato in unità che hanno un servizio di guardia, ma che possono avere necessità di implementazione della presenza medica, essendo incompatibile, nel primo caso, con l'esistenza dei reparti di anestesia, rianimazione e terapia intensiva, sicché al medico cui è richiesto di permanere presso questi ultimi in orario notturno, con obbligo di presenza per l'intero turno di lavoro, deve corrispondersi la remunerazione secondo le regole proprie della guardia e non della pronta disponibilità.
Cass. civ. n. 25187/2025Sez. LRv. 676500-01
Riguarda ancheart. 2099 Codice civile
Precedenti: 666201-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Indennità di vacanza contrattuale prevista da norme collettive - Funzione - Avvenuta percezione degli incrementi retributivi disposti dal c.c.n.l. - Spettanza - Esclusione - Fattispecie. 101 <!-- pag. 102 --> L'indennità di vacanza contrattuale costituisce un elemento provvisorio della retribuzione previsto dalle norme collettive con la finalità di assicurare una parziale copertura rispetto all'aumento del costo della vita nelle more delle trattative per i rinnovi contrattuali, quale anticipazione dei futuri miglioramenti, sicché essa non spetta ove il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi disposti a tal fine dal c.c.n.l. per il medesimo periodo.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che all'indennità di vacanza contrattuale dovuta alla scadenza del c.c.n.l. del Servizio sanitario nazionale, sottoscritto il 31 luglio 2009 per il biennio 2008/2009, non potesse sommarsi la misura delle indennità maturate in riferimento a periodi di vacanza verificatisi in epoche anteriori a tale contratto e decorrenti da precedenti contrattazioni).
Cass. civ. n. 25180/2025Sez. LRv. 676499-01
Riguarda ancheart. 2099 Codice civile
Precedenti: 631640-01, 630264-01
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE "Gente di mare" di cui alla Direttiva 1999/63/CE - Retribuzione dovuta nel periodo feriale - Nozione "europea" - Applicabilità - Criteri di determinazione. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI In genere.
Alla cd. "gente di mare", di cui alla Direttiva 1999/63/CE, si applica la nozione "europea" di retribuzione dovuta nel periodo feriale, al fine di garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa, per la cui determinazione occorre verificare se determinate voci economiche, previste dalle disposizioni collettive, abbiano natura retributiva e siano collegate all'esecuzione delle mansioni e correlate allo status personale e professionale del lavoratore (sì da doversi ricomprendere nella retribuzione feriale); se esistano eventuali regole collettive di esclusione (o di riduzione della portata) di ciascuna di esse dalla retribuzione erogata durante le ferie o dalla base di calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute; se tali regole abbiano, in base ad una valutazione ex ante, potenzialità dissuasiva dalla fruizione delle ferie, in contrasto con la normativa europea.
Cass. civ. n. 25120/2025Sez. LRv. 676578-01
Riguarda ancheart. 8 d.lgs. 108/2005art. 2109 Codice civile
Precedenti: 663007-01, 665070-01, 672477-01, 671413-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Crediti di lavoro - Sospensione della prescrizione in corso di rapporto - Lavoratore autonomo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE In genere.
La regola della sospensione della prescrizione dei crediti retributivi da lavoro subordinato in corso di rapporto - derivante dal combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1 c.c., come incisi dalla sentenza della Corte cost. n. 63 del 1966 - non è analogicamente applicabile ai lavoratori autonomi, trattandosi di disciplina eccezionale non applicabile oltre i casi espressamente previsti, che restano regolati dalla norma generale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile la sospensione della prescrizione nei confronti di un funzionario sindacale in distacco, il quale svolgeva mansioni di direzione operativa dell'organizzazione sindacale a livello provinciale, pur percependo un trattamento economico corrispondente a quello previsto per i lavoratori subordinati).
Cass. civ. n. 18067/2025Sez. LRv. 676055-01
Riguarda ancheart. 2948 Codice civileart. 31 Statuto dei lavoratoriart. 2955 Codice civileart. 2956 Codice civile
Precedenti: 665828-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE Limiti retributivi e pensionistici ex art. 13 l.r.
Sicilia n. 13 del 2014 - Soglie inferiori rispetto alla normativa statale - Applicabilità - Ragioni - Limiti - Fattispecie. I limiti retributivi e pensionistici di cui all'art. 13 della l.r. Sicilia n. 13 del 2014 e succ. modif. si applicano anche allorquando stabiliscono soglie inferiori rispetto alla normativa statale, in quanto alla regolamentazione regionale è preclusa la previsione di un regime più favorevole e non, invece, di uno più stringente rispetto a quello nazionale, purché tale scelta, giustificata dalle peculiarità del sistema retributivo e previdenziale regionale e dalle criticità della finanza locale, comporti un sacrificio ragionevole (in quanto susseguente a trattamento particolarmente favorevole), limitato nel tempo, sostenibile e rispettoso delle garanzie di proporzionalità e adeguatezza imposte dagli artt. 36 e 38 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'applicazione, a far tempo dal primo luglio 2014, dei limiti retributivi e pensionistici di cui all'art. 13 della l.r. Sicilia n. 13 del 2014 al Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente siciliana).
Cass. civ. n. 15287/2025Sez. LRv. 675592-01
Riguarda ancheart. 38 Costituzioneart. 1 legge 147/2013
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Istituzione di posizione organizzativa - Assegnazione di fatto - Diritto del dipendente al trattamento economico corrispondente - Sussistenza - Presupposti - Assunzione delle connesse responsabilità - Necessità - Fondamento.
Nel pubblico impiego privatizzato, il dipendente assegnato di fatto a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa previamente istituita dall'ente, ha diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni espletate anche in caso di mancanza o di illegittimità del provvedimento di formale attribuzione, purché abbia assunto tutte le connesse responsabilità derivanti dalle funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva.
Cass. civ. n. 14910/2025Sez. LRv. 675659-01
Riguarda ancheart. 52 TU pubblico impiego
Precedenti: 652614-01, 647618-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DELLE FERIE Ferie non godute - Divieto di monetizzazione ex art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012 - Cessazione del rapporto di lavoro cui il lavoratore abbia concorso - Applicabilità - Condizioni - Effettiva possibilità di godimento delle ferie - Onere della prova - A carico del datore di lavoro - Fattispecie.
Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute ex art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, interpretato in conformità alla giurisprudenza della CGUE (v. sentenza del 18.1.2024, n. 218), si applica anche per ogni causa di cessazione del rapporto di lavoro (ivi compresi i licenziamenti) a cui il lavoratore abbia concorso attivamente, sempreché egli, ancorché dirigente, si sia consapevolmente astenuto dal fruire delle ferie dopo essere stato messo in condizione di esercitare in modo effettivo il relativo diritto dal datore di lavoro, su cui grava il corrispondente onere della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in assenza della prova anzidetta, aveva escluso la monetizzazione delle ferie per una lavoratrice licenziata per giusta causa, sul presupposto che ella, in quanto dirigente apicale, aveva potuto scegliere in autonomia il periodo di fruizione delle stesse).
Cass. civ. n. 13691/2025Sez. LRv. 675573-01
Riguarda ancheart. 2109 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 5 d.l. 95/2012art. 1 legge 135/2012
Precedenti: 664002-01, 665135-02
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Orario di lavoro - Definizione - Conseguenze - Turni di pernottamento presso il luogo di lavoro - Obbligatorietà - Diritto ad una retribuzione adeguata ex art. 36 Cost. - Sussistenza - Fattispecie relativa al c.c.n.l. cooperative sociali del 2010.
In base alla normativa dell'U.E., come interpretata dalla Corte di giustizia ed attuata nell'ordinamento italiano, le nozioni di "orario di lavoro" e di "riposo" si escludono a vicenda, sicché il tempo in cui il lavoratore è tenuto al pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non comportante interventi lavorativi, va considerato orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito secondo i criteri di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, secondo cui i turni di reperibilità notturna, con obbligo di presenza sul posto di lavoro, non dessero diritto al compenso per il lavoro straordinario notturno ma all'indennità fissa mensile di reperibilità notturna, esclusa dal computo dell'orario di lavoro, prevista dall'art. 57 c.c.n.l. cooperative sociali del 2010, senza verificare però se la sua misura fosse conforme ai parametri costituzionali).
Cass. civ. n. 10648/2025Sez. LRv. 674760-01
Riguarda ancheart. 2099 Codice civileart. 2109 Codice civile
Precedenti: 669026-01, 662656-01
Pensione di reversibilità - Coppia di persone dello stesso sesso - Disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della l. n. 76 del 2016 - Riconoscimento a favore del superstite già legato da vincolo formalizzato all’estero.
Le Sezioni Unite civili hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 36 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, nella parte in cui, limitando il diritto al coniuge, non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite, in caso di decesso, verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, dell’altro componente della coppia omosessuale, nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero.
Cass. civ. n. 19596/2025Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 2 Costituzioneart. 38 Costituzione
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Impresa - Famiglia - Impresa familiare - Art. 230 bis, comma 3, c.c. - Convivenza di fatto di accertata stabilità – Applicabilità - Questione di legittimità costituzionale.
Le Sezioni Unite Civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza (rimessa dalla Sezione Lavoro con l’ordinanza interlocutoria n. 2121 del 24 gennaio 2023), hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., all’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed all’art. 117, comma 1, Cost., in riferimento agli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 230 bis c.c., norma che, al primo comma, dispone che «il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» e, al terzo comma, indica che «ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo», ma non include nel novero dei familiari il convivente more uxorio. Muovendo dalla preliminare considerazione riguardante l’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 230 ter c.c. (introdotto dall’art. 1, comma 46, l. n. 76 del 2016), peraltro insuscettibile di applicazione o di interpretazione retroattiva, il dubbio di legittimità costituzionale concerne la potenziale irragionevolezza del trattamento differenziato del lavoro prestato nell’impresa dal convivente rispetto a quello del familiare, che non può essere superato dalla S.C. mediante un’interpretazione estensiva – e conforme alla Costituzione, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ai principî enunciati dalla Corte EDU – dell’art. 230 bis c.c. in ragione dell’insuperabile testo della disposizione e dei rischi di distonia del sistema ingenerati da una siffatta lettura.
Cass. civ. n. 1900/2024Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 2 Costituzioneart. 3 Costituzioneart. 4 Costituzioneart. 35 Costituzioneart. 117 Costituzioneart. 230-bis Codice civilee altri 1
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Retribuzione sufficiente e proporzionata ex art. 36 Cost. - Valutazione officiosa - Ammissibilità - Giusto salario minimo costituzionale - Parametri - Individuazione.
La Sezione Lavoro, in tema di retribuzione proporzionata e sufficiente, ha affermato i seguenti principi: «Nell’attuazione dell’art. 36 della Costituzione il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita nella contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe. Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell’ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2, c.c., può fare altresì riferimento, all’occorrenza, ad indicatori statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022».
Cass. civ. n. 27713/2023Sez. 4documento ufficiale Riguarda ancheart. 2099 Codice civile
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).