Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ISTRUZIONE E SCUOLE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE - IN GENERE Istruzione - Sostegno alunno disabile - Predisposizione di un piano educativo individualizzato - Discrezionalità dell’amministrazione scolastica - Sussistenza - Discriminazione indiretta - Configurabilità - Limiti.
In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione scolastica, e di essa soltanto, l'individuazione della misura più adeguata alla realizzazione della pari opportunità del disabile nella fruizione del servizio scolastico, da formalizzare attraverso la predisposizione del cd. "piano educativo individualizzato", integrando condotta discriminatoria indiretta - la cui repressione spetta al giudice ordinario - solo la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di garantire il diritto alla istruzione come ivi pianificato.
Cass. civ. n. 32431/2025Sez. 3Rv. 677143-01
Riguarda ancheart. 34 Costituzioneart. 32 Costituzioneart. 12 Legge 104art. 3 legge 67/2006
Precedenti: 643119-01, 655502-01, 656799-01
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI (OPERA NAZIONALE CIECHI CIVILI) - CIECHI CIVILI Pensione non reversibile in favore dei ciechi civili assoluti - Stato di bisogno - Permanenza - Necessità - Fondamento - Norme in materia di invalidità INPS - Inapplicabilità.
La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui all'art. 7 della l. n. 66 del 1962 è erogata a condizione della permanenza dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito dell'art. 38, comma 1, Cost., sicché la sua 115 <!-- pag. 116 --> erogazione cessa al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971, dovendosi ritenere inapplicabili sia l'art. 68 della l. n. 153 del 1969 (dettato per la pensione di invalidità erogata dall'INPS) sia l'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, che consentono l'erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica, volte a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all'art. 38, comma 2, Cost.
Cass. civ. n. 27161/2025Sez. LRv. 676770-01
Riguarda ancheart. 7 legge 66/1962art. 68 legge 153/1969art. 12 legge 118/1971art. 8 legge 463/1983
Precedenti: 640729-01
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Controversie in materia pensionistica - Prestazioni già parzialmente riconosciute - Ricalcolo - Decadenza triennale ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d, d.l. n. 98 del 2011 - Applicazione alle differenze sui ratei maturati antecedentemente al triennio dalla proposizione della domanda giudiziale.
In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011), si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.
Cass. civ. n. 27116/2025Sez. LRv. 676916-02
Riguarda ancheart. 47 d.P.R. 639/1970art. 38 d.l. 98/2011
Precedenti: 661517-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE Contratti di lavoro a termine - Nullità dell'apposizione del termine - Indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 - Indennità di disoccupazione ex art. 45, comma 3, r.d.l. n. 1827 del 1935 - Cumulabilità - Ragioni. 30 <!-- pag. 31 --> L'accertamento giudiziale della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, con conseguente ricostituzione del sinallagma contrattuale e riconoscimento al lavoratore dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 (ratione temporis vigente), non fa venir meno il suo stato di disoccupazione involontaria fino alla ripresa effettiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa, di modo che egli non è tenuto a restituire l'indennità di disoccupazione percepita ex art. 45, comma 3, del r.d.l. n. 1827 del 1935, la quale, in attuazione dell'art. 38, comma 2, Cost., risponde a una funzione di protezione dal bisogno, attinente al rapporto tra lavoratore ed ente previdenziale, del tutto diversa da quella - afferente, invece, al distinto piano del rapporto di lavoro - propria della suddetta indennità risarcitoria, mirante alla forfettizzazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore per l'illegittima apposizione del termine al contratto.
Cass. civ. n. 23876/2025Sez. URv. 675839-01
Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 22/2015art. 19 d.lgs. 150/2015art. 32 legge 183/2010art. 28 Disciplina organica dei contratti di lavoroart. 2033 Codice civileart. 1223 Codice civile
Precedenti: 668618-01, 516393-01, 665850-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di mobilità - Fondamento - Stato di disoccupazione di fatto - Rimozione de iure - Diritto alla ripetizione da parte dell’INPS - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l'INPS a ripetere l'indennità di mobilità versata, fondandosi quest'ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell'emolumento previdenziale, sotto l'egida dell'art. 38 Cost. (Principio affermato in relazione a una fattispecie nella quale il datore di lavoro, in conseguenza dell'intervenuto fallimento, non aveva potuto dare effettiva attuazione al dictum giudiziale di rintegrazione dei lavoratori).
Cass. civ. n. 23476/2025Sez. URv. 675782-01
Riguarda ancheart. 7 legge 223/1991art. 8 legge 223/1991
Precedenti: 668618-01, 665850-01
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indebito assistenziale - Ripetizione - Esclusione - Presupposti - Affidamento dell'accipiens - Fattispecie.
La ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto dell'Inps alla ripetizione dell'assegno di assistenza per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, senza aver preventivamente verificato la circostanza - rilevante in ordine alla sussistenza dell'affidamento del beneficiario - che gli fosse stato comunicato l'esito negativo della visita di revisione).
Cass. civ. n. 17396/2025Sez. LRv. 675652-01
Riguarda ancheart. 2033 Codice civileart. 55 legge 88/1989art. 10 d.l. 78/2010
Precedenti: 662179-01, 656314-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE Limiti retributivi e pensionistici ex art. 13 l.r.
Sicilia n. 13 del 2014 - Soglie inferiori rispetto alla normativa statale - Applicabilità - Ragioni - Limiti - Fattispecie. I limiti retributivi e pensionistici di cui all'art. 13 della l.r. Sicilia n. 13 del 2014 e succ. modif. si applicano anche allorquando stabiliscono soglie inferiori rispetto alla normativa statale, in quanto alla regolamentazione regionale è preclusa la previsione di un regime più favorevole e non, invece, di uno più stringente rispetto a quello nazionale, purché tale scelta, giustificata dalle peculiarità del sistema retributivo e previdenziale regionale e dalle criticità della finanza locale, comporti un sacrificio ragionevole (in quanto susseguente a trattamento particolarmente favorevole), limitato nel tempo, sostenibile e rispettoso delle garanzie di proporzionalità e adeguatezza imposte dagli artt. 36 e 38 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'applicazione, a far tempo dal primo luglio 2014, dei limiti retributivi e pensionistici di cui all'art. 13 della l.r. Sicilia n. 13 del 2014 al Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente siciliana).
Cass. civ. n. 15287/2025Sez. LRv. 675592-01
Riguarda ancheart. 36 Costituzioneart. 1 legge 147/2013
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Lavoratori che ricoprono cariche sindacali provinciali e nazionali - Maggiorazione contributiva ex art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000 - Spettanza - Fondamento.
Il beneficio della maggiorazione contributiva riconosciuto dall'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000, al ricorrere delle condizioni d'invalidità stabilite dalla norma, spetta anche ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, per tutta la durata dell'aspettativa non retribuita di cui all'art. 31, comma 2, della l. n. 300 del 1970, giacché un'interpretazione in senso contrario costituirebbe un ostacolo all'esercizio dell'attività sindacale e produrrebbe effetti discriminatori proprio per quei lavoratori che versano in condizioni di più elevata invalidità, in contrasto con gli artt. 38 e 51 Cost.
Cass. civ. n. 12973/2025Sez. LRv. 675546-01
Riguarda ancheart. 80 legge 388/2000art. 31 Statuto dei lavoratoriart. 51 Costituzione
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Minimale contributivo - Livello retributivo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale - Derogabilità in peius ad opera di quella aziendale - Esclusione - Fondamento.
La contrattazione aziendale può derogare in melius ma non in peius al livello retributivo assunto dall'art. 1 della l. n.389/89 ai fini del calcolo del minimale contributivo (vale a dire quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale), essendo la materia previdenziale indisponibile, come desumibile dall'art. 2115, comma 3 c.c.
Cass. civ. n. 9952/2025Sez. LRv. 674754-01
Riguarda ancheart. 1 d.l. 338/1989art. 2115 Codice civile
Precedenti: 661647-01
PREVIDENZA. Art. 509, comma 3, d.lgs. n. 297 del 1994 - Mancato raggiungimento del numero di anni minimo per l’ottenimento della pensione di vecchiaia - Trattenimento in servizio - Fissazione del limite massimo dei settanta anni di età - Questione di legittimità costituzionale.
La Sezione Lavoro, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 509, comma 3, d.lgs. n. 297 del 1994, per violazione dell’art. 38 Cost. e del principio di ragionevolezza, nella parte in cui, nel disporre che «il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece , «e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010».
Cass. civ. n. 24662/2025Sez. 4documento ufficiale Riguarda ancheart. 363-bis Codice di procedura civile
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Pensione di reversibilità - Coppia di persone dello stesso sesso - Disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della l. n. 76 del 2016 - Riconoscimento a favore del superstite già legato da vincolo formalizzato all’estero.
Le Sezioni Unite civili hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 36 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, nella parte in cui, limitando il diritto al coniuge, non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite, in caso di decesso, verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, dell’altro componente della coppia omosessuale, nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero.
Cass. civ. n. 19596/2025Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 2 Costituzioneart. 36 Costituzione
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Indennità di mobilità - Ordine di reintegrazione conseguente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento - Mancanza di effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro - Ripetibilità dei trattamenti di disoccupazione alla luce dell'art. 38, comma 2, Cost. - Carattere satisfattivo dei trattamenti e ulteriori tutele previste dall'ordinamento - Rilevanza - Contrastanti orientamenti nella giurisprudenza di legittimità - Eventuale rimessione alle Sezioni Unite.
La Sezione Lavoro ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, avendo rilevato contrastanti orientamenti nella giurisprudenza di legittimità sulla questione della ripetibilità - alla luce dell'art. 38, comma 2, Cost., tenuto conto del carattere satisfattivo dei trattamenti e delle ulteriori tutele previste dall'ordinamento - dei trattamenti di disoccupazione, e in particolare dell'indennità di mobilità, percepiti dal lavoratore a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo, nel caso in cui all'ordine di reintegrazione non sia conseguita l'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro («… all’interprete si profila l’alternativa, che sottende diverse opzioni assiologiche, tra la sufficienza del dato eminentemente formale della ricostituzione de iure del rapporto di lavoro e la necessità di ponderare, per contro, una ricostituzione effettiva e di tenere comunque nel debito conto anche il carattere satisfattivo della tutela che il lavoratore abbia medio tempore conseguito. Nel contesto di questa seconda scelta ermeneutica, occorre poi chiarire quale incidenza abbiano il contegno e la diligenza del lavoratore, aspetto enfatizzato dalla difesa dell’Istituto, e quale rilevanza rivestano le altre tutele che l’ordinamento appresta in chiave solidaristica (come l’intervento del Fondo di garanzia, sottolineato dalla difesa del ricorrente). … Le questioni dibattute si pongono al crocevia tra tematiche di capitale importanza, che attengono alle interferenze, da sempre problematiche, tra le vicende del rapporto di lavoro, anche in connessione con i loro esiti contenziosi, e la tutela contro la disoccupazione, garantita dallo Stato sociale. La corretta ricostruzione dell’assetto prefigurato dal legislatore si riverbera sull’attuazione stessa dei principi presidiati dall’art. 38, secondo comma, Cost., che prescrive non solo l’astratta previsione, ma anche la concreta garanzia dei sussidi contro la disoccupazione. … Sui temi descritti, la giurisprudenza di questa Corte si rivela quanto mai frastagliata e corrisponde a linee direttrici non sempre convergenti, che rispecchiano la diversa tutela che il legislatore a vario titolo appresta, sul versante negoziale, per l’illegittima cessazione del rapporto e, in un àmbito eminentemente pubblicistico, per sovvenire al bisogno generato dalla disoccupazione. … »).
Cass. civ. n. 25399/2024Sez. 4documento ufficiale collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Assegno ordinario di invalidità calcolato interamente con il sistema cd. contributivo - Integrazione al minimo - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale.
La Sezione Lavoro ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in relazione agli artt. 3 e 38, comma 2, Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della l. n. 335 del 1995, in combinato disposto con l’art. 1, comma 3, della l. n. 222 del 1984, nella parte in cui non prevede, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, la corresponsione dell’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità interamente calcolato con il sistema cd. contributivo («… si ritiene irragionevole e discriminatorio distinguere tra calcolo retributivo e contributivo dell’assegno ordinario di invalidità, consentendosi il predetto trattamento minimo solo rispetto alla prima modalità di calcolo dell’assegno. …Qualunque sia il sistema – contributivo o retributivo – adottato per fondare l’an e il quantum del trattamento pensionistico, resta immutata l’unitaria esigenza espressa dall’art. 38, co. 2 Cost., ovvero quella di garantire al pensionato adeguate esigenze di vita. Ove tale bisogno previdenziale sussista poiché – qualunque sia il sistema di calcolo adottato – il trattamento pensionistico raggiunto – o col metodo contributivo o con quello retributivo – sia inferiore a un minimo predeterminato dal legislatore come soglia al di sotto della quale non sono assicurate dalla prestazione previdenziale adeguate esigenze di vita, la necessità dell’integrazione al minimo è ineliminabile … Né tale scelta, in danno del pensionato attratto al sistema contributivo, pare potersi giustificare con la discrezionalità rimessa al legislatore, il quale è chiamato a bilanciare l’esigenza previdenziale con l’esigenza di equilibrio della finanza pubblica. … »).
Cass. civ. n. 24712/2024Sez. 4documento ufficiale collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Stato di involontaria disoccupazione - Decisione giudiziale che ripristina il rapporto di lavoro e condanna al pagamento di indennità in favore del lavoratore - Conseguenze - Indebito previdenziale - Configurabilità.
La Sezione Lavoro – nell’ambito di un giudizio di accertamento negativo dell’obbligo di restituzione dell’indennità ordinaria di disoccupazione involontaria nell’ipotesi di accertata abusiva reiterazione di contratti a termine e di condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 – ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione: se sia venuto meno lo stato di involontaria disoccupazione nel tempo intercorrente tra la scadenza del termine del contratto e la sentenza che ne accerta l’illegittimità, quando la tutela apprestata non sia tale da assicurare, seppur ex post e a fronte di un rapporto di lavoro formalmente rispristinato ex tunc, la realizzazione della finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata l’indennità di disoccupazione involontaria, la cui natura previdenziale ha la funzione di fornire ai lavoratori e alle loro famiglie un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.
Cass. civ. n. 22985/2024Sez. 4documento ufficiale Riguarda ancheart. 374 Codice di procedura civile
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).