Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - SOVRACANONI Art. 12, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 79 del 1999 - Canone binomio - Determinazione regionale della componente variabile - Art. 15-bis d.l. n. 4 del 2022 - Incidenza - Esclusione - Ragioni. · ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - GRANDI E PICCOLE DERIVAZIONI In genere.
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - IN GENERE In genere. 4 <!-- pag. 5 --> SEZIONI UNITE In tema di "canone binomio", la potestà regionale di determinare, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, la quota variabile dei canoni di concessione per l'uso della risorsa idrica, in coerenza con l'art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 79 del 1999, introdotto dal d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 12 del 2019, non subisce alcuna incidenza da parte del meccanismo del "price cap", introdotto dall'art. 15-bis del d.l. n. 4 del 2022 per limitare gli extraprofitti derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, atteso che esso costituisce norma eccezionale destinata a operare nei rapporti tra produttori e Gestore dei Servizi Energetici nell'ambito del mercato elettrico.
Cass. civ. n. 2995/2026Sez. URv. 676979-02
Riguarda ancheart. 12 d.lgs. 79/1999art. 11 d.l. 135/2018art. 15 d.l. 4/2022art. 2 Costituzione
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI Selezione del personale - Potere discrezionale del datore di lavoro - Obbligo di buona fede e correttezza - Sussistenza - Contenuto - Violazione - Conseguenze - Fattispecie. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA In genere.
In tema di selezione del personale, la discrezionalità del datore di lavoro nella gestione dell'impresa, pur non sindacabile nel merito, deve essere esercitata, per non degenerare in arbitrio, nell'osservanza degli obblighi generali di correttezza e buona fede, i quali impongono, anche al fine di assicurare parità di trattamento tra i lavoratori, trasparenza nelle procedure e nei criteri di scelta adottati, con la conseguenza che integra inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso di fornire, anche in sede giudiziale, i criteri e le motivazioni seguite in fase di assunzione nella scelta del personale ritenuto idoneo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrare inadempimento contrattuale la condotta del datore di lavoro, il quale, a fronte di un accordo sindacale di incremento dei livelli occupazionali, sia mediante trasformazione di contratti da part time a full time, sia attraverso un piano di nuove assunzioni, non aveva esplicitato i criteri con i quali si era proceduto ad accogliere, tra i vari dipendenti che ne avevano fatto domanda, l'istanza di trasformazione e all'assunzione di nuovi dipendenti).
Cass. civ. n. 32842/2025Sez. LRv. 677221-01
Riguarda ancheart. 30 legge 183/2010art. 1175 Codice civileart. 1375 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 1223 Codice civile
Precedenti: 638311-01, 548693-01, 647540-01, 592602-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Repêchage - Presupposto - Posizione lavorativa attribuibile - Stipula di un contratto autonomo - Obbligo di ricollocamento - Sussistenza - Fondamento.
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repêchage sussiste tutte le volte in cui, al momento del recesso, esiste in azienda una posizione lavorativa in concreto attribuibile al lavoratore licenziando, restando irrilevante che il datore l'abbia ricoperta, sulla base di una sua scelta insindacabile, con contratto di lavoro autonomo, consentendosi, altrimenti, l'elusione dell'obbligo di ricollocamento attraverso il ricorso a figure contrattuali diverse dal lavoro subordinato.
Cass. civ. n. 31312/2025Sez. LRv. 677123-01
Riguarda ancheart. 3 Licenziamenti individuali
Precedenti: 669861-01, 676143-01, 671585-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE Diritto di sciopero - Potere del datore di lavoro di adottare misure idonee a limitare i danni economici derivanti dall'astensione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
La garanzia costituzionale del diritto di sciopero non priva il datore di lavoro del potere organizzativo né della possibilità di individuare soluzioni per limitare il danno materiale derivante dall'astensione dal lavoro degli scioperanti e minimizzare le perdite economiche conseguenti, a condizione che i mezzi adottati non incidano sull'esercizio del diritto stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto carattere antisindacale alle disposizioni organizzative con le quali il datore di lavoro aveva imposto, da un lato, adempimenti anteriori all'inizio dello sciopero, da osservarsi a pena di sanzione disciplinare, che comprimevano la facoltà del lavoratore di scegliere se aderire all'astensione sino all'inizio della medesima, e dall'altro, ulteriori incombenti, successivi all'inizio dello sciopero, che finivano per imporre agli aderenti lo svolgimento di un'attività lavorativa senza retribuzione).
Cass. civ. n. 29740/2025Sez. LRv. 677004-01
Riguarda ancheart. 40 Costituzioneart. 2104 Codice civile
Precedenti: 670446-01, 636061-01
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE Cessione di azienda - Prognosi di continuazione dell'attività - Onere di verifica del cedente - Esclusione - Fondamento.
La validità della cessione dell'azienda non è condizionata alla prognosi di continuazione dell'attività produttiva e, di conseguenza, all'onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario, poiché, se il legislatore ha predisposto, a garanzia dei lavoratori, una serie di cautele, quali la previsione della responsabilità solidale di cedente e cessionario per i debiti nei confronti dei dipendenti o l'intervento delle organizzazioni sindacali, nondimeno nessun limite, neppure implicito, sanzionato con l'invalidità e inefficacia dell'atto, è stato posto alla libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda, nel rispetto dell'art. 41 Cost..
Cass. civ. n. 24205/2025Sez. LRv. 676172-01
Riguarda ancheart. 2112 Codice civile
Precedenti: 647535-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità negoziali - Nullità cosiddette "protettive" - Rilievo officioso - Possibilità - Fondamento.
La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia UE, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo.
Cass. civ. n. 23843/2025Sez. 1Rv. 675929-01
Riguarda ancheart. 3 Costituzioneart. 1418 Codice civileart. 1421 Codice civileart. 99 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 633503-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE Incremento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera - Conseguenze - Cambiamento climatico - Azione risarcitoria intentata da privati nei confronti dell’ENI, del Ministero dell’Economia e di Cassa depositi e prestiti s.p.a. - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento.
La domanda proposta da privati nei confronti dell'ENI, del Ministero dell'Economia e della Cassa depositi e prestiti s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguenti al cambiamento climatico derivante dall'incremento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una responsabilità extracontrattuale dei convenuti ex artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c., conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, di cui agli artt. 2 e 8 CEDU, nonché nella violazione degli artt. 9, terzo comma, e 41, secondo e terzo comma, Cost., come modificati dalla l. cost. n. 1 del 2022.
Cass. civ. n. 20381/2025Sez. URv. 675637-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2050 Codice civileart. 2051 Codice civileart. 2058 Codice civileart. 9 Costituzioneart. 37 Codice di procedura civilee altri 1
Precedenti: 671130-02
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NON ECONOMICI Questione di legittimità costituzionale degli artt. 28-quater del d.P.R. n. 602 del 1973, 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, e 9 del d.l. n. 185 del 2008 - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 9 del d.l. n. 185 del 2008 e 28-quater del d.P.R. n. 602 del 1973 - per il preteso contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 Cost. nella parte in cui non includono i creditori degli enti pubblici economici tra i soggetti a cui è attribuita la facoltà di dedurre in compensazione con i propri debiti erariali i crediti maturati verso i medesimi enti – attesa la ragionevolezza della menzionata esclusione, assimilabile a quella prevista per gli altri soggetti che operano sul mercato con criteri di economicità e corrispettività propri degli strumenti di diritto privato, in relazione al fondamento della disciplina normativa, volta a garantire l'unitarietà del sistema di finanza pubblica e la certezza dei traffici giuridici.
Cass. civ. n. 18600/2025Sez. 3Rv. 675347-02
Riguarda ancheart. 28 Riscossione imposte sul redditoart. 1 TU pubblico impiegoart. 3 Costituzione
PRIMO ABSTRACT Sequestro di beni – Provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca – Inoppugnabilità – Esperibilità di opposizione – Esclusione. SECONDO ABSTRACT Sequestro di beni – Provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca – Inoppugnabilità – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU – Rilevanza – Non manifesta infondatezza.
PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca è inoppugnabile e avverso detto provvedimento non è esperibile il rimedio dell’opposizione previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l’impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.
Cass. pen. n. 14860/2026Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 667 Codice di procedura penaleart. 3 Costituzioneart. 24 Costituzioneart. 42 Costituzioneart. 111 Costituzioneart. 117 Costituzione
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Locazione o concessione a diverso titolo di immobili destinati all’esercizio di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico - Art. 51, comma 4, del d.lgs. 239 del 2003 - Diritto di prelazione e riscatto ex artt. 38 e 39 della l. 392 del 1978 - Applicabilità - Questione di legittimità costituzionale.
La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 4, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede – in caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione e all’esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1 - che il diritto di prelazione e retratto, di cui agli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, possa essere esercitato pur quando l’atto dispositivo, relativo a tali beni immobili o porzione di essi, abbia ad oggetto la costituzione, in favore di terzi, di un diritto reale “minore”, e segnatamente l’usufrutto o la superficie. Con riferimento all’art. 3 Cost., la S.C. ha osservato come la scelta del legislatore appaia, innanzitutto, «di dubbia ragionevolezza» , atteso che «se, per un verso, la norma suddetta ha inteso “riconfermare” per il locatario il diritto di prelazione e recesso, nonché estenderlo a chi abbia a diverso titolo - rispetto alla locazione - la titolarità di un diritto personale o reale sulle “res” destinate alla installazione ed all’esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, essa, per altro verso, non ha previsto, con scelta contraddittoria, la possibilità di far valere tale diritto nel caso in cui l’atto dispositivo, in favore del terzo abbia natura diversa dal trasferimento della proprietà». In merito alla dedotta violazione dell’art. 41 Cost., la Corte ha precisato che «la mancata previsione anche degli atti costitutivi di diritti reali minori, segnatamente l’usufrutto e la superficie (i soli che appaiono compatibili con la presenza delle suddette installazioni sulle aree “de quibus”), tra quelli in relazione ai quali il diritto di prelazione e recesso potrà essere esercitato, rischia di trasformarsi in un facile escamotage per quegli operatori che, senza operare alcun investimento nel settore, hanno la possibilità, così, di acquisire la disponibilità degli impianti di reti di comunicazione elettronica attraverso atti diversi dalla compravendita» , tale da determinare un effetto distorsivo della concorrenza, «per giunta in un settore, qual è quello dello “sviluppo dei sistemi di telecomunicazione”, nel quale vengono in rilievo - secondo la giurisprudenza costituzionale - “rilevanti interessi nazionali”, essendo i relativi impianti “necessari al paese” (così C. cost., sent. 307 del 2003, in particolare il § 7. del Considerato in diritto)» .
Cass. civ. n. 8324/2026Sez. 3documento ufficiale Riguarda ancheart. 3 Costituzione
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Procedimento disciplinare - Divieto di cancellazione dall’albo ex art. 57 l. n. 247 del 2012 - Cancellazione volontaria - Esclusione - Interpretazione costituzionalmente orientata - Impossibilità - Questione di legittimità costituzionale.
Le Sezioni Unite civili, rilevata l’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione normativa, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 35, 41 Cost., dell’art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – che reca il divieto di deliberare la cancellazione dell’avvocato dall’albo durante lo svolgimento del procedimento disciplinare – nella parte in cui non prevede deroghe al divieto allorquando la perdurante iscrizione all’albo comporti la lesione di diritti fondamentali del professionista.
Cass. civ. n. 19197/2024Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 2 Costituzioneart. 3 Costituzioneart. 4 Costituzioneart. 35 Costituzione
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).