Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Espropriazione immobiliare - Casa di abitazione - Istanza di conversione del pignoramento - Termine di decadenza di cui all’art. 495 c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento. · ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - CONVERSIONE In genere.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 1, c.p.c., nella parte in cui, precludendo la presentazione dell'istanza di conversione dopo l'emanazione dell'ordinanza che dispone la vendita, non prevede una tutela di favore del debitore in caso di pignoramento della casa di abitazione, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 42, 47, 111 e 73 <!-- pag. 74 --> 117, comma 1, Cost. (quanto a quest'ultimo, con riferimento all'art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo, all'art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, all'art. 13, parte 1 della Carta Sociale Europea), poiché la previsione di un termine del tutto ragionevole per il debitore per la presentazione di un'istanza di conversione nel corso di un processo per espropriazione immobiliare attua un congruo contemperamento tra il diritto sociale all'abitazione e quello del creditore alla tutela del proprio credito.
Cass. civ. n. 1477/2026Sez. 3Rv. 677706-01
Riguarda ancheart. 495 Codice di procedura civileart. 2 Costituzioneart. 3 Costituzioneart. 24 Costituzioneart. 47 Costituzioneart. 111 Costituzionee altri 1
Precedenti: 629768-01
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Occupazione usurpativa o acquisitiva - Domanda di risarcimento del danno per equivalente - Effetti - Implicita rinuncia al diritto dominicale - Conseguenze processuali.
Nel caso di occupazione usurpativa della P.A., il proprietario che proponga un'azione risarcitoria per equivalente, la quale determina un'implicita rinuncia al diritto dominicale, non può introdurre l'alternativa domanda di restituzione del bene (al cui diritto ha già rinunciato), tanto meno come mera emendatio libelli ed in via subordinata, trattandosi di azione che, pur fondata sui medesimi fatti, è incompatibile con quella esercitata in via principale.
Cass. civ. n. 33592/2025Sez. 3Rv. 677213-01
Riguarda ancheart. 42 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)art. 2043 Codice civile
Precedenti: 648566-01, 635645-01, 665298-01, 645525-02
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Indennità di esproprio - Principio dell'equo ristoro - Diretta derivazione dal recepimento delle pronunce della Corte EDU - Conseguenze - Prevalenza su qualsiasi disposizione di diverso contenuto. · TRENTINO-ALTO ADIGE - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (UTILITA') In genere.
L'indennità di esproprio di aree edificabili, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione EDU, quale interpretato dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, deve consistere in somme congruamente proporzionate al valore di mercato dei fondi interessati, così da costituire un "serio ristoro" per il proprietario inciso; ne consegue che all'amministrazione è consentito discostarsi dai parametri normativi dettati al riguardo dall'ente territoriale, senza che in contrario possa paventarsi una eventuale responsabilità erariale o farsi questione di preventiva disapplicazione, posto che il menzionato criterio di commisurazione costituisce diretta applicazione di un principio affermato dalla Corte EDU il cui recepimento da parte dell'ordinamento è previsto dall'art. 117 Cost., con prevalenza su qualsiasi disposizione contraria, tanto più se di carattere regolamentare.
Cass. civ. n. 23360/2025Sez. 1Rv. 675668-01
Riguarda ancheart. 117 Costituzione
Precedenti: 663102-01
PROPRIETA' - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Rinuncia abdicativa - Fine egoistico - Nullità per violazione dell’art. 42 Cost. o per illiceità della causa o del motivo - Esclusione - Abuso del diritto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. · PROPRIETA' - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO In genere.
La rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, quale atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario, funzionalmente diretto alla perdita del diritto, non incorre - ove animata da un "fine egoistico" - nella nullità per contrasto con l'art. 42, secondo comma, Cost., o per illiceità della causa o del motivo, sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché dall'art. 42, secondo comma, Cost., non può ricavarsi un dovere di restare proprietario per motivi di interesse generale, non essendo, quindi, configurabile un abuso di tale atto, siccome diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.
Cass. civ. n. 23093/2025Sez. URv. 675840-02
Riguarda ancheart. 832 Codice civile
Precedenti: 638683-01
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Acquisizione sanante di porzione di bene - Indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Determinazione - Art. 33 del medesimo d.P.R. - Applicabilità.
In tema di espropriazione parziale di un bene unitario, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, anche ove si tratti di provvedimenti di acquisizione sanante, deve comprendere, in applicazione del generale principio desumibile dall'art. 33 del medesimo d.P.R., la diminuzione del valore economico della porzione di bene rimasta al privato che subisce la perdita del diritto sulla porzione acquisita dalla pubblica amministrazione. 24 <!-- pag. 25 -->
Cass. civ. n. 999/2025Sez. 1Rv. 673606-01
Riguarda ancheart. 33 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)art. 42 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)
Precedenti: 672419-01, 662635-01, 672932-01
PRIMO ABSTRACT Sequestro di beni – Provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca – Inoppugnabilità – Esperibilità di opposizione – Esclusione. SECONDO ABSTRACT Sequestro di beni – Provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca – Inoppugnabilità – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU – Rilevanza – Non manifesta infondatezza.
PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca è inoppugnabile e avverso detto provvedimento non è esperibile il rimedio dell’opposizione previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l’impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.
Cass. pen. n. 14860/2026Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 667 Codice di procedura penaleart. 3 Costituzioneart. 24 Costituzioneart. 41 Costituzioneart. 111 Costituzioneart. 117 Costituzione
collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
ICI - Presupposto impositivo - Occupazione delle aree nell’ambito di una procedura di pubblica utilità - Dichiarazione di illegittimità - Assenza del decreto di esproprio - Art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Questione di costituzionalità.
La Sezione Tributaria - nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento per il pagamento dell’ICI su immobili occupati da società partecipata da un Comune, in forza di espropriazione, attivata a seguito di una procedura di pubblica utilità, successivamente dichiarata illegittima in assenza di decreto di esproprio - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ratione temporis applicabile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la soggezione ad ICI del proprietario (o del titolare di altro diritto reale di godimento), che abbia subito l’occupazione di terreni non seguita da decreto d’esproprio, successivamente dichiarata illegittima, la quale abbia dato luogo ad un’irreversibile trasformazione degli stessi, nell’ipotesi in cui lo stesso proprietario si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno, nonché per l’annullamento in sede amministrativa della procedura di occupazione.
Cass. civ. n. 10340/2026Sez. 5documento ufficiale Riguarda ancheart. 3 Costituzioneart. 53 Costituzione
collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Terreno concesso in locazione - Realizzazione, da parte del conduttore, di opere abusive non assentite dal proprietario - Successiva attivazione di quest’ultimo per il ripristino dello status quo ante - ICI - Soggezione del proprietario - Questione di legittimità costituzionale.
La Sezione Tributaria ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui non esclude la soggezione all’ICI del proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento) del terreno sul quale il conduttore abbia edificato un fabbricato in difetto di concessione edilizia e senza l’assenso (preventivo o successivo) del locatore, allorquando quest’ultimo, dopo averne avuto cognizione, si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva del terreno locato, nonché, in sede amministrativa, per l’annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria rilasciata al conduttore privo di titolo, ed abbia curato la demolizione del manufatto abusivo dopo lo sgombero coattivo del terreno medesimo.
Cass. civ. n. 26166/2025Sez. 5documento ufficiale Riguarda ancheart. 3 Costituzioneart. 53 Costituzione
collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Rinuncia abdicativa - Natura - Atto unilaterale non recettizio - Contenuto - Effetti - Meritevolezza dell’interesse perseguito - Finalità egoistica - Nullità o abuso del diritto - Esclusione - Fondamento.
Le Sezioni Unite, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., hanno affermato i seguenti principi di diritto: - «la rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 c.c., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un ‹‹altro contraente››»; - «Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato».
Cass. civ. n. 23093/2025Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 363-bis Codice di procedura civileart. 832 Codice civileart. 827 Codice civile
collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).