Art. 44 cost.
[1]Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
[2]La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti