Disp. XII cost. (Disposizioni transitorie e finali)
[1]È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
[2]In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
