Costituzione

Disp. XII cost. (Disposizioni transitorie e finali)

[1]È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

[2]In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~disposizioni-transitorie-e-finali-art12

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