Costituzione

Disp. XI cost. (Disposizioni transitorie e finali)

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. costituzionale 18 marzo 1958, n. 1

2

La L. costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963".

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~disposizioni-transitorie-e-finali-art11

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