Disp. XI cost. (Disposizioni transitorie e finali)
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. costituzionale 18 marzo 1958, n. 1
2La L. costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
