Per la corresponsione della quota a carico dello Stato e' autorizzata la spesa di lire 200.000.000 che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100.000.000 per l'esercizio 1957-58 e di lire 100.000.000 per l'esercizio 1958-59. Al finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede attingendo, pro quota, agli apporti dello Stato e degli Enti locali.

Testo vigente dal 14 febbraio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-01-24;17~art2 · fonte del testo