[1]Art 3.

[2]All'onere di lire 100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58 si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 14 febbraio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-01-24;17~art3 · fonte del testo