Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile puo' affidare a docenti universitari ed a liberi professionisti, incarichi di studio e di progettazione delle opere necessarie per la realizzazione del programma di cui all'articolo 1. Il compenso per gli incarichi e' corrisposto nella misura prevista dal disciplinare tipo per il conferimento di incarichi professionali a liberi professionisti, approvato con decreto ministeriale 11 luglio 1966.

Testo vigente dal 31 marzo 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-02-25;111~art6 · fonte su Normattiva