La costruzione degli aeroporti di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 puo' essere affidata in concessione a un'ente pubblico o a una societa' a prevalente capitale pubblico. L'affidamento in concessione dei lavori di costruzione viene disposto con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze ed e' disciplinato da apposita convenzione da approvarsi con lo stesso decreto di concessione o con decreto successivo.

Testo vigente dal 31 marzo 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-02-25;111~art3 · fonte su Normattiva