Gli interessi maturati sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati ai saggio di concessione del mutuo. L'ammortamento di ciascun mutuo, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio non oltre il secondo anno successivo a quello della parziale o integrale somministrazione della somma mutuata. L'onere relativo fara' carico allo Stato di previsione della spesa del Ministero della, difesa, che vi provvedera', nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti del medesimo stato di previsione.

Testo vigente dal 21 dicembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1519~art4 · fonte del testo