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Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo precedente, il Ministro per la difesa e' autorizzato ad avvalersi, mediante atti di concessione ovvero mediante contralti stipulati anche direttamente a trattativa privata, di enti, societa' od imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici e siano di assoluta fiducia. L'ente, societa' od impresa cui e' stata conferita la concessione o l'appalto ha facolta' di avvalersi - per la produzione, fornitura o montaggio, da indicarsi nell'atto di concessione o nel contratto di cui al precedente comma, di apparecchiature di particolare natura - di imprese specializzate mediante la stipulazione di appositi contralti da sottoporre al preventivo visto del Ministero della difesa. Per i progetti e i contratti nonche' per gli atti di concessione necessari per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1, si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, restando costituito il comitato di cui al secondo comma dello stesso articolo dal Ministro per la difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei conti non impegnati in altri incarichi, dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina, dal presidente del comitato per i progetti delle navi e degli armamenti navali, dal direttore generale delle costruzioni, armi ed armamenti nasali, dal direttore dell'ufficio centrale allestimenti militari, dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato, da un ufficiale ammiraglio designato dal capo di stato maggiore della Marina militare, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministero della difesa coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero. I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la difesa.

Testo in vigore dal 28 marzo 1975 al 9 ottobre 2010

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