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E' in facolta' dell'amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione dei lavori e delle forniture, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni tecniche e ai tempi di esecuzione, indicati nei contratti di cui al primo comma del precedente articolo 2. Detti aggiornamenti e varianti sono fatti constare: con verbale sottoscritto dalle parti, nelle forme previste dall'articolo 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, qualora non comportino variazioni dell'importo contrattuale; con atto addizionale, se comportino variazioni dell'importo contrattuale. Gli eventuali oneri finanziari derivanti all'ente, societa' od impresa di cui al primo comma del precedente articolo 2 dagli aggiornamenti e dalle varianti di cui al primo comma del presente articolo fanno carico allo stanziamento del capitolo al quale sono imputate le spese del programma.
Testo in vigore dal 28 marzo 1975 al 9 ottobre 2010
