Art. 11 — Agevolazioni tributarie
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Agli atti, ai contratti e alle formalita' relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Analoghe agevolazioni tributarie sono applicabili per le operazioni relative al fondo centrale di garanzia. Gli onorari e i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalita' inerenti ai finanziamenti concessi dagli istituti facoltizzati ad operare a termini della presente legge, nonche' i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla meta'. Le modificazioni agli atti costitutivi degli istituti stessi sono registrate a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla meta'.
Testo in vigore dal 5 novembre 1975 al 22 febbraio 2000
