Credito agevolato al commercio

Art. 4 — Istituti di credito Finanziamento a medio termine a tasso ordinario

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Anche in deroga ai vigenti statuti, sono autorizzati a concedere finanziamenti a medio termine ai soggetti beneficiari indicati dall'articolo 1, nelle proprie zone di competenza, gli istituti e le aziende di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine e autorizzati ad operare con l'Istituto centrale del credito a medio termine. Salve le garanzie reali sulle operazioni relative al rinnovo, acquisto, costruzione, adattamento di immobili per locali di vendita e magazzini, sulle altre operazioni, in mancanza di garanzie reali, gli istituti di credito potranno costituire a garanzia il privilegio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni. Gli enti locali territoriali, o gli altri enti pubblici locali, nei limiti della loro quota di compartecipazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1), possono garantire i mutui mediante i corrispettivi dei servizi o mediante delegazioni di tributi o compartecipazioni, ai sensi delle leggi vigenti. Per la realizzazione dei programmi che importino investimenti superiori ai limiti massimi dei finanziamenti agevolati previsti dal precedente articolo 3, gli istituti di credito di cui al primo comma sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, ad effettuare finanziamenti a medio termine senza contributo dello Stato, ammessi a risconto presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale). La durata massima d'intervento e' elevata a dieci anni, e a quindici anni per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.

Testo in vigore dal 5 novembre 1975 al 22 febbraio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-10-10;517~art4 · fonte su Normattiva