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L'art. 3 del testo unico delle disposizioni, concernenti gli stipendi e assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, quale risulta modificato dall'articolo unico della legge 18 aprile 1938, n. 622, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali generali e' fatta con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti. All'attribuzione degli stipendi agli ufficiali degli altri gradi si provvede con decreti dei comandanti militari territoriali o del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, soggetti a controllo preventivo da parte delle Ragionerie regionali dello Stato ai termini dell'art. 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e da registrarsi dagli uffici di controllo distaccati della Corte dei conti.

Testo in vigore dal 17 marzo 1960 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1960-02-26;165~artunico · fonte del testo