Art. 107-bis cura italia — Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali
A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 ((e del 2021)).
Testo vigente dal 22 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva