Art. 167Fondo crediti di dubbia esigibilita' e altri fondi per spese potenziali

(( Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilita'" e' stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita', il cui ammontare e' determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalita' indicate nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Una quota del risultato di amministrazione e' accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilita', il cui ammontare e' determinato, secondo le modalita' indicate nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non puo' essere destinata ad altro utilizzo. 3. E' data facolta' agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passivita' potenziali, sui quali non e' possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non puo' piu' verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126

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Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

Testo vigente dal 12 settembre 2014, tuttora in vigore · versione 84 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art167 · fonte su Normattiva