Art. 31 cura italiaIncumulabilita' tra indennita'

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Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresi' riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. (( Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 44 per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidita' e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalita' dell'assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato, e' equiparato all'assegno medesimo per le finalita' del medesimo comma. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 44, i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 percettori degli emolumenti di cui al comma 1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La domanda di cui al comma 1-quater e' presentata con le medesime modalita' previste dal decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2020. L'indennita' di cui al comma 1-ter e' erogata dai rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicano i risultati di tale attivita' al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. ))

Testo vigente dal 26 maggio 2021 al 25 luglio 2021 · versione 36 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art31 · fonte su Normattiva