Art. 31 cura italiaIncumulabilita' tra indennita'

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Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresi' riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (( Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. ))

Testo vigente dal 19 maggio 2020 al 26 maggio 2021 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art31 · fonte su Normattiva