Art. 45
Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico
Al fine di garantire la continuita' delle attivita' indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni gia' in possesso del relativo personale conservano la loro validita' fino al ((15 giugno 2020)), anche nei casi di temporanea impossibilita' ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Testo vigente dal 19 maggio 2020, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva