Art. 10 rilancio — Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
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Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 22-bis, comma 1, le parole: "di medici, personale infermieristico" sono sostituite dalle seguenti: "degli esercenti le professioni sanitarie"; la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari.";
- b)all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e socio - sanitario" sono aggiunte le seguenti: "e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale". All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 71-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e' sostituita dalla seguente:
- d-ter)dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonche' dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari;".
Testo vigente dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020 · versione 0 su Normattiva