Art. 141 rilancio — Lotteria dei corrispettivi
All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'inizio del primo periodo le parole "A decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2021". In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2020, sono interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini. ((1-ter. Per l'esercizio)) ((il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento dell'amministrazione))
Testo vigente dal 21 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva