Art. 141 rilancio — Lotteria dei corrispettivi
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All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'inizio del primo periodo le parole "A decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2021". (( In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2020, sono interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini. A decorrere dall'anno 2020, le spese di cui al comma 1-bis sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze il quale, nell'ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo di 240.000 euro, puo' avvalersi con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020, di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato fino a sei unita', con una durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico. ))
Testo vigente dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 · versione 6 su Normattiva