Art. 81 rilancio — Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
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All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ad eccezione dei documenti unici di regolarita' contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validita' sino al 15 giugno 2020.". I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.
Testo vigente dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020 · versione 0 su Normattiva