Art. 16 semplificazioni bisNorma finanziaria

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Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede:

  • a)quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  • b)quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • c)quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:
  • 1)l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 a decorrere dall'anno 2023;
  • 2)l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
  • 3)l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
  • 4)l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 per 2022;
  • 5)l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
  • 6)l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
  • 7)l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
  • 8)l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
  • 9)l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
  • 10)l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
  • 11)l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
  • 12)l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 31 maggio 2021 al 31 luglio 2021 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art16 · fonte su Normattiva