Art. 26 sostegni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 marzo 2021 al 22 maggio 2021. Leggi il testo vigente →

Fondo per il sostegno delle attivita' economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica Per l'anno 2021 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attivita' commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome e' effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Testo vigente dal 22 marzo 2021 al 22 maggio 2021 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art26 · fonte su Normattiva