Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Evocazione quale parametro interposto - Condizione - Necessità che la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata anche dal diritto europeo. (Classif. 258002).
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata anche dal diritto europeo. ( Precedenti: S. 185/2021 - mass 44244; S. 33/2021 - mass. 43635; S. 30/2021 - mass. 43626; S. 278/2020 - mass. 43143; S. 254/2020 - mass. 43143 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Savona in riferimento agli artt. 11 e 41 Cost., nonché all'art. 47 CDFUE, dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., e dell'art. 40- quater del d.l. n. 41 del 2021, come conv. Il rimettente non indica perché, e in che termini, la fattispecie sarebbe disciplinata dal diritto europeo).
Riguarda ancheart. 13 d.l. 183/2020
Esecuzione forzata - In genere - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo - Sospensione dell'esecuzione sino al 30 giugno 2021, poi prorogata sino al 31 dicembre 2021 - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 097001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trieste e di Savona in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., e dell'art. 40- quater del d.l. n. 41 del 2021, come conv., che hanno ha previsto, rispettivamente al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2021, la proroga della sospensione delle procedure esecutive per rilascio degli immobili locati. Mediante la progressiva e differenziata riduzione dell'ambito di applicazione della misura in esame, in simmetria con l'allentamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha realizzato quel non irragionevole bilanciamento dei diritti costituzionali in rilievo, che è invece mancato nella parallela norma di proroga, nel 2021, della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione del debitore. ( Precedente: S. 128 del 2021 - mass. 43959 ).
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Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Necessità di interventi legislativi per fronteggiare gravi pericoli per la salute pubblica (nel caso di specie: interventi di contrasto del COVID-19) - Possibile temporaneo sacrificio dei diritti individuali (nella specie: quello dei creditori) a tutela dei soggetti maggiormente esposti - Limiti - Eccezionalità e temporaneità delle misure. (Classif. 081001).
L'eccezionalità della situazione determinata dal rapido diffondersi dalla pandemia da COVID-19 ha creato un'inedita condizione di grave pericolo per la salute pubblica, costituendo essa un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, che nell'immediato ha chiamato in causa, altresì, la solidarietà economica e sociale a cui ciascuno è tenuto nell'esercizio dei propri diritti. In questa eccezionale situazione, la discrezionalità del legislatore nel disegnare misure di contrasto della pandemia, bilanciando la tutela di interessi e diritti in gioco, è più ampia che in condizioni ordinarie, per cui il dovere di solidarietà sociale, nella sua dimensione orizzontale, può anche portare, in circostanze particolari, al temporaneo sacrificio di alcuni - come ad es. i creditori procedenti in executivis - a beneficio di altri maggiormente esposti, selezionati inizialmente sulla base di un criterio a maglie larghe, purché la legittimità di misure siffatte si correli al rispetto della duplice condizione della loro eccezionalità e temporaneità. ( Precedenti: S. 198/2021 - mass. 44317; S. 128/2021 - mass. 43961; S. 155/2004 - mass. 28482; S. 310/2003 - mass. 27970 ). Un'ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni è ammissibile ove sussista un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e la salvaguardia dei diritti dell'individuo. ( Precedenti: S. 46/2021 - mass. 43714; S. 276/2020 - mass. 42924 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., e dell'art. 40- quater del d.l. n. 41 del 2021, come conv., sollevate complessivamente dai Tribunali di Trieste e di Savona in riferimento agli artt. 42, 47, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, che hanno ha previsto, rispettivamente al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2021, la proroga della sospensione delle procedure esecutive per rilascio degli immobili locati. L'emergenza pandemica da COVID-19, con la conseguente crisi economico-sociale, costituisce senz'altro un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare l'operatività della misura di sospensione. Né la misura in esame è equiparabile ad un'espropriazione, non solo per la temporaneità della stessa, ma anche perché, sino al momento dell'effettivo rilascio, permane in ogni caso in capo al conduttore, anche se il contratto si è già risolto, l'obbligo di provvedere al pagamento dei canoni).
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Azione e difesa (diritti di) - In genere - Ambito - Esecuzione coattiva delle decisioni giudiziarie - Possibile conformazione degli istituti processuali che ne sono espressione (nel caso di specie: sospensione, a causa dell'emergenza da COVID-19, dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo, adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze) - Limiti - Divieto di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà - Necessità di una valutazione sistematica e non frazionata dei diritti coinvolti (nel caso di specie: improrogabilità della sospensione oltre il 31 dicembre 2021, ferma restando, se necessario, la possibilità di adottare altre misure più idonee). (Classif. 031001).
Sebbene l'esecuzione coattiva delle decisioni giudiziarie rientri nell'alveo dell'art. 24 Cost., in quanto essa è fondamentale per una tutela effettiva dei diritti accertati in sede cognitiva, tuttavia, il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, limite che, con riferimento specifico all'art. 24 Cost., viene superato solo qualora emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di azione. ( Precedenti: S. 128/2021 - mass. 43959; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 58/2020 - mass. 42158; S. 47/2020 - mass. 42301; O. 3/2020 - mass. 42222 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Trieste e di Savona in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., e dell'art. 40- quater del d.l. n. 41 del 2021, come conv., che hanno ha previsto, rispettivamente al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2021, la proroga della sospensione delle procedure esecutive per rilascio degli immobili locati. Le norme censurate non impediscono in via definitiva all'avente diritto al rilascio di promuovere un'azione esecutiva per rientrare in possesso dell'immobile, limitandosi, in presenza di una situazione di carattere eccezionale e imprevedibile come l'emergenza pandemica, a differire temporaneamente la possibilità di agire in executivis. Resta ferma in capo al legislatore, ove l'evolversi dell'emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare altre misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato).
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Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Diritto dell'esecutante (nella specie: a ottenere i provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo, adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze) - Necessità di bilanciare il complesso delle garanzie costituzionali previste dall'ordinamento interno - Possibile sacrificio non irragionevole di un diritto costituzionale, sia pure più ampiamente tutelato sul piano convenzionale (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della disposizione che proroga la sospensione delle procedure esecutive per il rilascio degli immobili locati a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). (Classif. 081001).
Nell'ordinamento interno è necessario che l'effettività della tutela del diritto dell'esecutante, che deve svolgersi entro un termine ragionevole, come affermato dalla Corte EDU, venga bilanciato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, attesa la valutazione sistematica e non frazionata sulla violazione dei diritti demandata a questa Corte. Nell'ambito della predetta valutazione, il sacrificio di un diritto costituzionale non è irragionevole, nell'ipotesi in cui sia frutto di scelte non prive di una valida ragione giustificativa. ( Precedenti: S. 46/2021 - mass. 43714; S. 23/2015; S. 170/201 - mass. 37189; S. 264/2012 - mass. 36741 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Trieste e di Savona in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, e 111 Cost., dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., e dell'art. 40- quater del d.l. n. 41 del 2021, come conv., che hanno ha previsto, rispettivamente al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2021, la proroga della sospensione delle procedure esecutive per rilascio degli immobili locati. Nella specie lo scopo del differimento della tutela esecutiva del locatore può essere individuato nell'eccezionalità della situazione correlata all'emergenza pandemica da COVID-19).
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