Art. 263
[1]Coloro che abbiano ottenuto gli alloggi in uso devono curarne la manutenzione ordinaria ed e' loro vietato di locarli o di cederne ad altri l'uso totale o parziale.
[2]La contravvenzione a tali norme od il mancato pagamento del canone produce la decadenza dalla concessione che viene dichiarata dal Prefetto, su proposta dell'ingegnere capo del Genio civile o della Commissione di cui all'articolo 257, senza pregiudizio del diritto da parte dello Stato di ripetere il pagamento dei canoni gia' scaduti.
[3]Il provvedimento prefettizio ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge, anche contro eventuali illegittimi occupanti, e l'esecuzione e' affidata agli agenti della forza pubblica.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva