titolo IV — Enti territoriali
- Art. 23 — Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali
- Art. 23-bis — (Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)
- Art. 23-ter — (Fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi)
- Art. 24 — Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020
- Art. 24-bis — Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza
- Art. 25 — Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi
- Art. 26
- Art. 26-bis — (Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)
- Art. 27 — Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
- Art. 28
- Art. 29 — Trasporto Pubblico Locale
- Art. 29-bis — Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci
- Art. 29-ter — (Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)
- Art. 29-quater — (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)
- Art. 30 — Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga
- Art. 30-bis — (Adeguamento dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità)
- Art. 30-ter — (Assunzioni di personale addetto alla ricostruzione di Ischia)
- Art. 30-quater — (Incremento del Fondo salva-opere)
- Art. 30-quinquies — (Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)
- Art. 30-sexies — (Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale)