Art. 24-bis sostegniDisposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza

((...)) le somme corrisposte al personale medico convenzionato fino al ((31 dicembre 2024)) in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti ((non sono ripetibili)), salvo che nei casi di dolo o colpa grave.

Testo vigente dal 14 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art24bis · fonte su Normattiva