Art. 24-bis sostegni — Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza
((...)) le somme corrisposte al personale medico convenzionato fino al ((31 dicembre 2024)) in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti ((non sono ripetibili)), salvo che nei casi di dolo o colpa grave.
Testo vigente dal 14 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva