Le domande di cui all'articolo 1 debbono essere presentate al Ministero del tesoro entro il termine di giorni novanta dall'entrata in vigore della presente legge e, per i giudizi non ancora definiti, entro novanta giorni dalla comunicazione del lodo all'interessato.

Testo vigente dal 13 febbraio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-03;12~art4 · fonte del testo