Ove gli interessati preferiscano non avvalersi della facolta' di cui all'articolo 1, si intendono definitivamente acquisiti ai medesimi gli indennizzi di cui al decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 e, conseguentemente, s'intendono devoluti allo Stato gli indennizzi disposti con il lodo arbitrale, nonche' il complesso dei beni gia' restituiti dal Servizio liquidazioni francese o l'ammontare della loro liquidazione, ivi compresi gli eventuali fondi di gestione derivanti dall'Amministrazione italiana di detti beni, che entreranno a far parte del patrimonio disponibile dello Stato.

Testo vigente dal 13 febbraio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-03;12~art3 · fonte del testo