Le norme da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, per l'adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)sara' affidata all'Amministrazione dei monopoli di Stato la definizione in via amministrativa e la gestione dei constesti afferenti al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, con esclusione delle violazioni accertate negli spazi doganali;
  • b)saranno definite le condizioni perche' si proceda alla sollecita ripartizione, a favore degli aventi diritto, dei proventi dei prodotti di confisca, sulla base della convalida da parte dell'autorita' giudiziaria del sequestro operato.

Testo vigente dal 25 ottobre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-10-10;349~art4 · fonte su Normattiva