Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 1, e di quelle sulla organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 2, per meglio adeguarle, nel rispetto della sicurezza fiscale, alle esigenze della produzione e dei traffici, a quelle del funzionamento delle Comunita' europee ed alla complessita' e peculiarita' del servizio. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 3, recanti norme per una funzionale disciplina in materia di contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri per quanto riguarda la custodia dei reperti sequestrati a seguito di violazioni accertate anche negli spazi doganali, di gestione dei contesti, di definizione degli stessi in via amministrativa, nonche' di ripartizione dei proventi di confisca. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 4, un decreto legislativo recante l'aggiornamento, la modifica e la integrazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia doganale ed in materia di imposte di fabbricazione e di consumo, apportando ad esse le modifiche ed integrazioni necessarie ai fini della loro armonizzazione e del loro coordinamento con le direttive comunitarie, attuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con le disposizioni in materia doganale e con quelle concernenti compiti di natura extratributaria, affidati agli uffici del dipartimento.

Testo vigente dal 25 ottobre 1989

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 224/1990

    Questione infondata
    4 maggio 1990

    Le norme della legge delega 10 ottobre 1989 n. 349 concernenti la riorganizzazione dei compartimenti doganali e l'ordinamento del relativo personale non mirano ad apportare modifiche o deroghe alle norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, sicché la loro approvazione non esigeva l'audizione della speciale "commissione paritetica" prevista dall'art. 107 dello Statuto. (Non fondatezza, in riferimento a tale parametro, della questione di costituzionalità degli artt. 1, comma primo; 3, comma primo, lett. b, nn. 1 e 6, lett. f e lett. h; e 7, della l. n. 349 cit.).

    Art. 89 Testo unico costituzionali · Art. 100 Testo unico costituzionali · Art. 3 Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali · Art. 1 Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1989-10-10;349~art1 · fonte su Normattiva